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D.M. 05/02/1998-NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3 -NOx (come valore medio orario) - ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3 Per gli impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm3 e il limite di emissione di CO è di 100 mg/Nm3 come valori medi giornalieri, per le attività stagionali di durata non superiore a 120 giorni il limite alle emissioni di CO è di 300 mg/Nm3. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. 4 Tipologia: Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati [030101] [030102] [030103] [030301] [150103] [170201] [200107]. 4.1 Provenienza: industria della carta, del sughero e del legno (I^ e II^ lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, pallets ed imballaggi, ecc.). 4.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine o componenti di legno vergine. 4.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 4 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni: impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali. Detti impianti dovranno essere provvisti di: -bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali) ; -alimentazione automatica del combustibile; -regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali) -controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW) negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossi- geno nei fumi anidri dell'11% in volume: NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3 NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3 Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm3, e il limite di emissione di CO e di 100 mg/Nm3 come valori medi giornalieri. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. 5 Tipologia: rifiuti da fibra tessile [040201] [040203] 5.1 Provenienza: industria tessile 5.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti, anche in polvere, di fibre tessili di origine animale o vegetale derivanti dalla filatura e tessitura 5.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 5 può essere effettuato attraverso la combustione alle seguenti condizioni: in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali. Detti impianti dovranno essere provvisti di: -bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali) ; -alimentazione automatica del combustibile; -regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali) ; -controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW) . negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo anche degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a), ad esclusione del fluoruro di idrogeno. Per le emissioni devono essere rispettati i valori limite di emissioni fissati nel suballegato 2 del presente allegato e i seguenti limiti con un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume: NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3 NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3 Per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW il limite di emissione delle polveri è di 50 mg/Nm3 e il limite di emissione di CO e di 100 mg/Nm3, come valori medi giornalieri. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. 6 Tipologia: rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati [030102] [030103] [200107] 6.1 Provenienza: industria del legno (I^ e II^ lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per l'edilizia, ecc.) 6.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti e agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale contenenti un massimo di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche: - un contenuto massimo di resine urea - formaldeide o melanina - formaldeide o urea - melanina - formaldeide del 20% (come massa secca/massa secca di pannello) ; -un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello) -un contenuto massimo di Cloro dello 0,9% in massa; -un contenuto massimo di additivi ( solfato di ammonio, urea - esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina) 6.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 6 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni: impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: -bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali) ; -alimentazione automatica del combustibile; -regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali) -controllo in continuo del monossido di carbonio, dell'ossigeno e della tem- peratura nell'effluente gassoso; - negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a). Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in volume: NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3 NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3 PCDD + PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) 0,1 ng/Nm3 Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) 0,01 mg/Nm3 per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. La cocombustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare. 7 Tipologia: rifiuti della lavorazione del tabacco [020304]. 7.1 Provenienza: trasformazione industriale del tabacco e la fabbricazione di prodotti da fumo 7.2 Caratteristiche del rifiuto: Scarti e cascami di lavorazioni costituiti dalle polveri, fresami e costoline di tabacco vergine e rigenerato, provenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione di prodotti da fumo aventi un P.C.I. (potere calorifico inferiore) sul secco minimo di 8.000 kJ/kg ed una umidità massima del 16% . 7.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 7 può essere effettuata attraverso la combustione alle seguenti condizioni: impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti o impianti industriali. Detti impianti devono essere provvisti di: -bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni industriali); -alimentazione automatica del combustibile; -regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento (non richiesto nei forni industriali); -controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso (non obbligatorio per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 1 MW) - negli impianti oltre i 6 MWt controllo in continuo degli ossidi di azoto e degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1, lettera a) ad esclusione del fluoruro di idrogeno;.. Devono inoltre rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri dell'11% in volume: NOx (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3 NOx (come valore medio orario) ove non previsto il controllo in continuo 400 mg/Nm3 PCDD + PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) 0,1 ng/Nm3 Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) 0,01 mg/Nm3 per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato. Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati, il calore prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento; i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla suballegato 3 del presente allegato. La co - combustione non è consentita nei forni per la produzione di calce alimentare. 8 Tipologia: rifiuti di legno impregnato con preservante a base di creosoto e con preservante a base di sali [170201]. 8.1 Provenienza: attività di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazioni e linee elettriche; 8.2 Caratteristiche del rifiuto: Rifiuti di legno impregnato con olio di catrame oppure con sali CCA (rame, cromo e arsenico) 8.3 Attività e metodi di recupero: Il recupero energetico del rifiuto di cui al punto 8 può essere effettuata attraverso la combustione in impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW. Gli impianti devono essere provvisti di: -bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; -alimentazione automatica del combustibile; -regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio, ossidi di azoto e della temperatura nell'effluente gassoso, degli altri inquinanti di cui al suballegato 2, paragrafo 1 lettera a) nonché della temperatura nella camera di combustione. Gli impianti devono garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi: -temperatura minima dei gas nella camera di combustione, di 850 °C raggiunta anche in prossimità della parete interna; -tempo di permanenza minimo dei gas nella camera di combustione di 2 secondi; -tenore di ossigeno nei fumi min. 6% in volume e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri dell'11% in volume: Ossidi di azoto (come valore medio giornaliero) 200 mg/Nm3 PCDD + PCDF (come diossina equivalente) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) 0,1 ng/Nm3 Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) (come valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore) 0,01 mg/Nm3 per gli altri inquinanti si applicano i valori limite di emissione fissati nel suballegato 2 del presente allegato.
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